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LEGGE 26 maggio 1966, n. 389

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1965.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/1966)
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Testo in vigore dal:  29-6-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale, di cui all'articolo 5 della legge 27 febbraio 1965, n. 49, è elevata a lire 800 milioni.