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LEGGE 26 maggio 1966, n. 389

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1965.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/1966)
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Testo in vigore dal: 29-6-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La    spesa   occorrente   per   il   funzionamento   della   Corte
costituzionale,  di  cui all'articolo 5 della legge 27 febbraio 1965,
n. 49, e' elevata a lire 800 milioni.