stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 maggio 1966, n. 370

Rivalutazione delle pensioni del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle Imposte di consumo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/1975)
nascondi
Testo in vigore dal:  31-7-1975
aggiornamenti all'articolo

Art. 2


L'articolo 5 della legge 25 marzo 1958, n. 329, è sostituito dal seguente:
((Con decorrenza dal 1 gennaio 1975, l'importo annuo della pensione, determinato in conformità dell'articolo precedente, in nessun caso può essere superiore all'85 per cento della retribuzione considerata nell'articolo stesso né inferiore, sia per le pensioni dirette sia per le pensioni indirette e di riversibilità, alla misura del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti alla data del 1 gennaio 1975.
La pensione annua è divisa in 13 quote di cui una sarà corrisposta in occasione delle festività natalizie))
.