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LEGGE 24 maggio 1966, n. 370

Rivalutazione delle pensioni del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle Imposte di consumo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/1975)
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Testo in vigore dal: 1-7-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  4  della legge 25 marzo 1958, n. 329, e' sostituito dal
seguente:
  "Le  pensioni  dirette  a  carico  del  Fondo  di previdenza per il
personale  addetto alle gestioni delle imposte di consumo, decorrenti
da  data  successiva  al  31 dicembre 1964, sono calcolate sulla base
della  retribuzione complessiva percepita negli ultimi dodici mesi di
effettivo  servizio  e  per  la quale e' dovuto il contributo, con la
seguente  percentuale:  32,50  per  cento  per i primi cinque anni di
effettivo  servizio,  aumentata  dell'1,70  per cento dal 6° al 30° e
dell'1 per cento per ogni anno successivo al 30°".