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LEGGE 25 marzo 1958, n. 329

Rivalutazione delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/1975)
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Testo in vigore dal:  1-7-1966
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Art. 4

((Le pensioni dirette a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1964, sono calcolate sulla base della retribuzione complessiva percepita negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale è dovuto il contributo, con la seguente percentuale: 32,50 per cento per i primi cinque anni di effettivo servizio, aumentata dell'1,70 per cento dal 6° al 30° e dell'1 per cento per ogni anno successivo al 30°))
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