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LEGGE 13 maggio 1966, n. 356

Norme sulla produzione avicola.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2010)
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Testo in vigore dal:  10-7-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini.
Nel registro sono annotati gli estremi dell'immatricolazione eseguita ai sensi dell'articolo 2 e devono essere tenute aggiornate le notizie e i dati di cui all'articolo 3.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 4 giugno 2010, n. 96 ha disposto (con l'art. 30, comma 8) che "Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità applicative del presente articolo. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, è abrogata la legge 13 maggio 1966, n.356".