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LEGGE 21 luglio 1965, n. 934

Estensione dell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successiva modificazioni, ai militari delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al personale civile, compreso quello operaio, dell'Amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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