Estensione dell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle
pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio
1895, n. 70, e successiva modificazioni, ai militari delle Forze
armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e agli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al personale civile,
compreso quello operaio, dell'Amministrazione militare che prende
imbarco a bordo delle navi militari.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)