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LEGGE 26 maggio 1965, n. 595

Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/1970)
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Testo in vigore dal:  25-6-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli effetti della presente legge i leganti idraulici si distinguono in:
A. - Cementi normali e ad alla resistenza:
a) portland;
b) pozzolanico;
c) d'altoforno.

B. - Cemento alluminoso.

C. - Cementi per per sbarramenti di ritenuta:
a) portland;
b) pozzolanico;
c) d'altoforno.

D. - Agglomeranti cementizi:
a) a lenta presa;
b) a rapida presa.

E. - Calci idrauliche:
a) calci idrauliche naturali in zolle;
b) calci idrauliche naturali o artificiali in polvere;
c) calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere;
d) calce idraulica artificiale pozzolanica in polvere;
e) calce idraulica artificiale siderurgica in polvere.