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LEGGE 26 maggio 1965, n. 595

Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/1970)
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Testo in vigore dal: 25-6-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli   effetti   della   presente  legge  i  leganti  idraulici  si
distinguono in:
    A. - Cementi normali e ad alla resistenza:
      a) portland;
      b) pozzolanico;
      c) d'altoforno.

    B. - Cemento alluminoso.

    C. - Cementi per per sbarramenti di ritenuta:
      a) portland;
      b) pozzolanico;
      c) d'altoforno.

    D. - Agglomeranti cementizi:
      a) a lenta presa;
      b) a rapida presa.

    E. - Calci idrauliche:
      a) calci idrauliche naturali in zolle;
      b) calci idrauliche naturali o artificiali in polvere;
      c)  calce  eminentemente  idraulica  naturale  o artificiale in
polvere;
      d) calce idraulica artificiale pozzolanica in polvere;
      e) calce idraulica artificiale siderurgica in polvere.