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LEGGE 5 marzo 1965, n. 157

Indennità "una tantum" ai titolari di pensioni di riversibilità liquidate successivamente all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830.

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Testo in vigore dal:  7-4-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 10 novembre 1963, n. 1516, si applicano anche a tutte le pensioni di riversibilità del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate a partire dalla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830, alla condizione che le pensioni dirette, dalle quali discende il diritto dei superstiti, abbiano avuto decorrenza, anteriore alla data suddetta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1965

SARAGAT MORO - DELLE FAVE

Visto, il Guardasigilli: REALE