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LEGGE 5 marzo 1965, n. 157

Indennità "una tantum" ai titolari di pensioni di riversibilità liquidate successivamente all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830.

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Testo in vigore dal: 7-4-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  di  cui  alla legge 10 novembre 1963, n. 1516, si
applicano  anche  a  tutte le pensioni di riversibilita' del Fondo di
previdenza   per   gli  addetti  ai  pubblici  servizi  di  trasporto
dell'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, in atto alla data
di  entrata in vigore della presente legge, liquidate a partire dalla
data  di  entrata  in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830, alla
condizione  che  le pensioni dirette, dalle quali discende il diritto
dei   superstiti,  abbiano  avuto  decorrenza,  anteriore  alla  data
suddetta.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 marzo 1965

                               SARAGAT

                                                    MORO - DELLE FAVE

Visto, il Guardasigilli: REALE