stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 marzo 1965, n. 143

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.).

nascondi
Testo in vigore dal:  4-4-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento da 360 a 666 milioni di dollari USA della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, il cui Statuto è stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.