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LEGGE 8 marzo 1965, n. 143

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.).

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Testo in vigore dal: 4-4-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere all'aumento
da  360  a  666  milioni di dollari USA della quota di partecipazione
dell'Italia   al   capitale   della   Banca   internazionale  per  la
ricostruzione e lo sviluppo, il cui Statuto e' stato approvato e reso
esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.