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LEGGE 15 dicembre 1965, n. 1424

Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, concernente modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96 e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

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Testo in vigore dal:  18-1-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, è interpretato nel seguente modo:
"L'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dalla Commissione di cui all'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è commisurato alla retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione. Si applica la tabella delle marche assicurative in vigore alla data di presentazione della domanda di pensione".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1965

SARAGAT MORO - TAVIANI - COLOMBO - DELLE FAVE

Visto, il Guardasigilli: REALE