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LEGGE 29 novembre 1965, n. 1330

Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  29-12-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È vietato vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo latte magro in polvere che sia importato dall'estero per uso dell'industria degli alimenti per il bestiame. L'importazione di tale prodotto per "a suddetta destinazione può essere effettuata solo da chi sia autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, a produrre mangimi integrati a scopo di vendita.