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LEGGE 29 novembre 1965, n. 1330

Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 29-12-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  vietato  vendere,  detenere  per  vendere,  porre  in vendita o
mettere  altrimenti  in  commercio  o cedere a qualsiasi titolo latte
magro in polvere che sia importato dall'estero per uso dell'industria
degli  alimenti  per il bestiame. L'importazione di tale prodotto per
"a  suddetta  destinazione  puo'  essere  effettuata  solo da chi sia
autorizzato  a norma dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n.
281, a produrre mangimi integrati a scopo di vendita.