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LEGGE 28 novembre 1965, n. 1329

Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2016)
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Testo in vigore dal:  6-2-2016
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Art. 15



Chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il contrassegno apposto su di una macchina ai sensi della presente legge ovvero alteri il contenuto del certificato di origine della macchina, è punito ai sensi dell'articolo 469 del Codice penale. Alla stessa pena soggiace chiunque, non essendo concorso nel fatto, fa uso del certificato alterato o della macchina di cui sia stato alterato, cancellato o reso irriconoscibile il contrassegno.
Chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, a posto in macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l'alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità, è punito con la pena dell'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000 o con l'arresto fino a tre mesi.
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che nel secondo comma del presente articolo le parole «è punito con la pena dell'ammenda da lire 150.000 a lire 600.000 o con l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000».