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LEGGE 28 novembre 1965, n. 1329

Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2016)
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Testo in vigore dal: 29-12-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Chiunque  intenda vendere con riserva di proprieta' o con pagamento
rateale o differito, oppure locare con diritto di opzione o con patto
di  trasferimento  della  proprieta'  al  conduttore  per effetto del
pagamento  dei  canoni,  macchine utensili o di produzione, nuove, di
prezzo  unitario  non  inferiore  a  lire 500.000, sempre che intenda
godere  dei  benefici  della  presente  legge, deve applicare, con le
modalita' che saranno determinate ai sensi del successivo articolo 4,
in   una   parte   essenziale  e  ben  visibile  della  macchina,  un
contrassegno recante l'indicazione del nome del venditore o locatore,
del tipo di macchina, del numero di matricola della stessa, dell'anno
di  fabbricazione  e  del  tribunale  nella  cui circoscrizione Viene
stipulato il contratto a norma del successivo articolo 3.