stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 ottobre 1965, n. 1219

Concessione di contributi all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  28-11-1965

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.

hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione, a favore dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, con sede in Roma, di un contributo straordinario di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 50 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 50 milioni per l'anno 1965.