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LEGGE 29 ottobre 1965, n. 1219

Concessione di contributi all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati.

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Testo in vigore dal: 28-11-1965
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' autorizzata la concessione, a favore dell'Opera per l'assistenza
ai  profughi  giuliani  e dalmati, con sede in Roma, di un contributo
straordinario   di  lire  100  milioni  per  l'esercizio  finanziario
1963-64,  di lire 50 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964
e di lire 50 milioni per l'anno 1965.