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LEGGE 19 ottobre 1965, n. 1197

Modifica dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1981, n. 729.

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Testo in vigore dal:  24-11-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, viene così modificato:
"Per il collegamento alla rete autostradale dei maggiori centri abitati i quali, pur restando distanziati dai percorsi previsti nella rete stessa, ne risultino tuttavia direttamente interessati, l'Azienda nazionale autonoma delle strade provvederà alla realizzazione dei raccordi con la costruzione di nuovi tronchi aventi sia le caratteristiche di autostrade senza pedaggio, sia le caratteristiche di strade statali, utilizzando, ove possibile, strade esistenti.
I raccordi aventi caratteristiche di autostrade saranno riconosciuti come tali con decreto del Ministro per i lavori pubblici".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1965

SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE