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LEGGE 19 ottobre 1965, n. 1197

Modifica dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1981, n. 729.

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Testo in vigore dal: 24-11-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il primo comma dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729,
viene cosi' modificato:
  "Per  il  collegamento  alla  rete autostradale dei maggiori centri
abitati i quali, pur restando distanziati dai percorsi previsti nella
rete   stessa,   ne   risultino  tuttavia  direttamente  interessati,
l'Azienda   nazionale   autonoma   delle   strade   provvedera'  alla
realizzazione dei raccordi con la costruzione di nuovi tronchi aventi
sia   le   caratteristiche  di  autostrade  senza  pedaggio,  sia  le
caratteristiche di strade statali, utilizzando, ove possibile, strade
esistenti.
  I   raccordi   aventi   caratteristiche   di   autostrade   saranno
riconosciuti  come  tali  con  decreto  del  Ministro  per  i  lavori
pubblici".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 ottobre 1965

                               SARAGAT

                                                     MORO - MANCINI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE