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LEGGE 13 ottobre 1965, n. 1188

Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e concessione di un contributo straordinario a favore del Fondo stesso.

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Testo in vigore dal:  21-11-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo del Governo italiano a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) di cui alla legge 23 giugno 1962, n. 906, è prorogato fino all'anno 1969 ed aumentato, a decorrere dall'anno 1965, a lire 200.000.000.