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LEGGE 13 ottobre 1965, n. 1188

Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e concessione di un contributo straordinario a favore del Fondo stesso.

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Testo in vigore dal: 21-11-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   contributo   del   Governo   italiano   a   favore  del  Fondo
internazionale  delle  Nazioni  Unite  per l'infanzia (UNICEF) di cui
alla legge 23 giugno 1962, n. 906, e' prorogato fino all'anno 1969 ed
aumentato, a decorrere dall'anno 1965, a lire 200.000.000.