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LEGGE 13 ottobre 1965, n. 1187

Aumento del contributo annuo a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa.

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Testo in vigore dal:  21-11-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il contributo annuo di lire 8.600.000 a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa, di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 800, è elevato a lire 12.500.000 con decorrenza 1 luglio 1963.