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LEGGE 8 agosto 1957, n. 800

Concessione di un contributo annuo di L. 8.600.000 al Comitato internazionale della Croce Rossa.

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Testo in vigore dal:  25-9-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato la concessione a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa di un contributo annuo di lire 8.600.000 a partire dall'esercizio finanziario 1957-58 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.