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LEGGE 8 agosto 1957, n. 800

Concessione di un contributo annuo di L. 8.600.000 al Comitato internazionale della Croce Rossa.

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Testo in vigore dal: 25-9-1957
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato la concessione a favore del Comitato internazionale
della  Croce Rossa di un contributo annuo di lire 8.600.000 a partire
dall'esercizio  finanziario  1957-58  da  iscriversi  nello  stato di
previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.