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LEGGE 30 dicembre 1965, n. 1464

Modifiche all'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, sulle nuove costruzioni stradali ed autostradali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1968)
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Testo in vigore dal:  17-4-1968
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'importo massimo complessivo dei mutui che l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a contrarre ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, è elevato da lire 180 miliardi a lire 260 miliardi.
Il maggiore importo di lire 80 miliardi è ripartito negli anni 1966, 1967 e 1968 nella misura di lire 20 miliardi per il 1966 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1967 e 1968, in aggiunta agli importi già previsti nel secondo comma del citato articolo 15 per gli esercizi 1965-66 e 1966-67.
Ai mutui contratti in applicazione della presente legge si estendono le disposizioni contenute nell'ultimo comma dello stesso articolo 15
((e della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e successive modifiche))
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