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LEGGE 30 dicembre 1965, n. 1464

Modifiche all'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729, sulle nuove costruzioni stradali ed autostradali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1968)
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Testo in vigore dal: 17-4-1968
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'importo  massimo  complessivo  dei  mutui che l'Azienda nazionale
autonoma   delle   strade   e'   autorizzata  a  contrarre  ai  sensi
dell'articolo  15  della  legge  24  luglio  1961,  n.  729,  per  la
costruzione  dell'autostrada  Salerno-Reggio  Calabria, e' elevato da
lire 180 miliardi a lire 260 miliardi.
  Il  maggiore  importo  di  lire 80 miliardi e' ripartito negli anni
1966,  1967  e 1968 nella misura di lire 20 miliardi per il 1966 e di
lire  30  miliardi  per  ciascuno degli anni 1967 e 1968, in aggiunta
agli  importi  gia' previsti nel secondo comma del citato articolo 15
per gli esercizi 1965-66 e 1966-67.
  Ai   mutui  contratti  in  applicazione  della  presente  legge  si
estendono  le  disposizioni  contenute nell'ultimo comma dello stesso
articolo  15((e  della  legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e successive
modifiche)).