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LEGGE 28 novembre 1965, n. 1329

Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2016)
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Testo in vigore dal:  29-12-1965

Art. 4


Le caratteristiche, il prezzo di vendita, le modalità per l'applicazione ed il distacco del contrassegno, i modelli del certificato di origine e dei registri speciali da tenersi dalle cancellerie dei tribunali, verranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.