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LEGGE 14 luglio 1965, n. 946

Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Ginevra il 10 marzo 1962.

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Testo in vigore dal:  24-8-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Ginevra il 10 marzo 1962.