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LEGGE 14 luglio 1965, n. 946

Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Ginevra il 10 marzo 1962.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-8-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Presidente   della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'Accordo  internazionale  del  grano  1962, adottato a Ginevra il 10
marzo 1962.