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LEGGE 22 marzo 1965, n. 228

Modifica alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale.

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Testo in vigore dal:  25-4-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge il limite di età stabilito dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, per la partecipazione dei sottufficiali piloti in servizio permanente effettivo ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale è elevato a 34 anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1965

SARAGAT MORO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE