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LEGGE 22 marzo 1965, n. 228

Modifica alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale.

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Testo in vigore dal: 25-4-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Fino  a  due  anni  dall'entrata  in vigore della presente legge il
limite  di  eta' stabilito dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1952,
n.  989,  per  la partecipazione dei sottufficiali piloti in servizio
permanente  effettivo  ai  concorsi  per  il  reclutamento  nel grado
iniziale del ruolo naviganti speciale e' elevato a 34 anni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 marzo 1965

                               SARAGAT

                                                     MORO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE