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LEGGE 15 febbraio 1965, n. 53

Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate.

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Testo in vigore dal:  16-3-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per le esigenze della stagione 1964-65, gli Enti autonomi lirici del teatro comunale di Bologna, del teatro comunale di Firenze, del teatro comunale dell'Opera di Genova, del teatro alla Scala di Milano, del teatro San Carlo di Napoli, del teatro Massimo di Palermo, del teatro dell'Opera di Roma, del teatro Regio di Torino, del teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del teatro La Fenice di Venezia, degli spettacoli lirici all'Arena di Verona, nonché l'Istituzione dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio statale di musica "Pierluigi da Palestrina" di Cagliari sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per il complessivo importo di lire 4 miliardi.