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LEGGE 15 febbraio 1965, n. 53

Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate.

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Testo in vigore dal: 16-3-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  le  esigenze  della stagione 1964-65, gli Enti autonomi lirici
del  teatro  comunale di Bologna, del teatro comunale di Firenze, del
teatro  comunale  dell'Opera  di  Genova,  del  teatro  alla Scala di
Milano,  del  teatro  San  Carlo  di  Napoli,  del  teatro Massimo di
Palermo,  del  teatro dell'Opera di Roma, del teatro Regio di Torino,
del  teatro  comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del teatro La Fenice
di  Venezia,  degli  spettacoli  lirici  all'Arena di Verona, nonche'
l'Istituzione  dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia
di  Roma  e  l'Istituzione  dei concerti del Conservatorio statale di
musica  "Pierluigi  da  Palestrina"  di  Cagliari  sono autorizzati a
contrarre  mutui  con  l'Istituto di credito delle Casse di risparmio
italiane per il complessivo importo di lire 4 miliardi.