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LEGGE 29 settembre 1964, n. 857

Definizione degli accertamenti dei redditi ai fini dell'applicazione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia di imposte dirette.

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Testo in vigore dal:  24-10-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le definizioni dell'accertamento sulle contestazioni pendenti alla data del 24 maggio 1964, avvenute, a norma dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1963, numero 1458, entro il centocinquantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, spiegano efficacia ai fini dell'applicazione del condono in materia tributaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - TREMELLONI - COLOMBO - PIERACCINI - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE