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LEGGE 29 settembre 1964, n. 857

Definizione degli accertamenti dei redditi ai fini dell'applicazione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia di imposte dirette.

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Testo in vigore dal: 24-10-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  definizioni dell'accertamento sulle contestazioni pendenti alla
data  del  24  maggio  1964,  avvenute, a norma dell'articolo 2 della
legge  31  ottobre  1963,  numero  1458,  entro il centocinquantesimo
giorno   dall'entrata   in  vigore  della  presente  legge,  spiegano
efficacia   ai   fini   dell'applicazione   del  condono  in  materia
tributaria.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 settembre 1964

                 Per il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato
                              MERZAGORA

                                                  MORO - TREMELLONI -
                                                 COLOMBO - PIERACCINI
                                                              - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE