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LEGGE 29 settembre 1964, n. 805

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1963-1964.

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Testo in vigore dal:  15-10-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, numero 1285, stabilita per l'esercizio 1963-64 in lire 4.100.000.000 con l'art. 11 della legge 21 agosto 1963, n. 1197, è aumentata di lire 706.000.000.