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LEGGE 21 agosto 1963, n. 1197

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1963 al 30 giugno 1964.

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Testo in vigore dal:  29-9-1963

Art. 11


Per l'esercizio finanziario 1963-64 l'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, è autorizzata in lire 4.100.000.000.
Nella suddetta somma sono comprese anche le assegnazioni di lire 540.000 concessa ai sensi del regio decreto 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali e di lire 150.000 prevista dal regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.