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LEGGE 5 luglio 1964, n. 639

Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1977)
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Testo in vigore dal:  5-8-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I prodotti elencati nella tabella allegata alla presente legge sono ammessi, all'atto della esportazione, alla restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne, diverse dall'imposta generale sull'entrata, che hanno gravato direttamente e indirettamente sulla loro fabbricazione.
La restituzione e corrisposta nella misura unitaria per ciascuna voce indicata nella tabella annessa alla presente legge.