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LEGGE 5 luglio 1964, n. 639

Restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1977)
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Testo in vigore dal: 5-8-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I prodotti elencati nella tabella allegata alla presente legge sono
ammessi,  all'atto  della esportazione, alla restituzione dei diritti
doganali  e delle imposizioni indirette interne, diverse dall'imposta
generale    sull'entrata,    che   hanno   gravato   direttamente   e
indirettamente sulla loro fabbricazione.
  La  restituzione  e  corrisposta nella misura unitaria per ciascuna
voce indicata nella tabella annessa alla presente legge.