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LEGGE 5 luglio 1964, n. 549

Utilizzazione, da parte dell'Unione italiana ciechi, del residuo del fondo di cui alla legge 4 novembre 1953, n. 839.

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Testo in vigore dal:  2-8-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È data facoltà all'Unione italiana ciechi di usare la somma di lire 182.290.549, residuo del fondo di cui alla legge 4 novembre 1953, n. 839, e gli interessi bancari maturati e maturandi, per dotare dei necessari locali i servizi assistenziali della sede centrale e per il funzionamento del Centro nazionale donatori degli occhi "Don Carlo Gnocchi".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1964

SEGNI MORO

Visto, il Guardasigilli: REALE