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LEGGE 5 luglio 1964, n. 549

Utilizzazione, da parte dell'Unione italiana ciechi, del residuo del fondo di cui alla legge 4 novembre 1953, n. 839.

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Testo in vigore dal: 2-8-1964
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  data  facolta'  all'Unione italiana ciechi di usare la somma di
lire  182.290.549,  residuo  del  fondo  di cui alla legge 4 novembre
1953,  n.  839,  e  gli  interessi  bancari maturati e maturandi, per
dotare  dei  necessari  locali  i  servizi  assistenziali  della sede
centrale  e  per il funzionamento del Centro nazionale donatori degli
occhi "Don Carlo Gnocchi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 luglio 1964

                                SEGNI

                                                                 MORO

Visto, il Guardasigilli: REALE