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LEGGE 12 aprile 1964, n. 190

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, adottato ai sensi dell'art. 77, comma secondo, della Costituzione, concernente l'istituzione di una imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti.

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Testo in vigore dal:  19-4-1964
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, concernente l'istituzione di una imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti, con le seguenti modificazioni:
all'articolo 1, lettera a), sono aggiunte le parole "comprese le autovetture per il trasporto promiscuo di persone e di cose";
dopo la lettera b) è aggiunto il seguente comma "Agli effetti del presente decreto, per nuove s'intendono le autovetture che vengono iscritte per la prima volta nel Pubblico registro automobilistico";
È aggiunto, inoltre, il seguente comma:
"Ai sensi del presente decreto si intendono privati consumatori tutte le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni di qualsiasi specie i quali, per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera a), iscrivano per la prima volta l'autovettura nel Pubblico registro automobilistico e per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera b) li acquistino per uso proprio presso industriali o commercianti";
Il testo dell'articolo 2 è sostituito col seguente:
"Per i prodotti di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, sia nazionali che di provenienza estera, l'imposta è dovuta nella misura risultante dalla seguente formula:
I = P² + 1.500 i² + 0,01 c²

dove "I" indica l'importo dell'imposta dovuta, "P" il prezzo di listino di vendita in Italia espresso in decine di migliaia, "i" l'ingombro espresso in metri quadrati e "c" la cilindrata complessiva espressa in centimetri cubici.
Per ingombro s'intende il prodotto della lunghezza massima per la larghezza massima dell'autovettura, compresi i paraurti ed ogni altra sovrastruttura.
Il numero che esprime l'ingombro, quando non sia multiplo di 0,10, è arrotondato al multiplo di 0,10 immediatamente superiore; il numero che esprime la cilindrata in centimetri cubici, quando non sia un intero multiplo di dieci, è arrotondato al numero intero multiplo di 10 immediatamente superiore e il prezzo, quando non è multiplo di diecimila, è arrotondato al multiplo di diecimila immediatamente superiore.
L'imposta è dovuta secondo le norme del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e successive modificazioni ed è corrisposta in occasione della registrazione degli atti che, ai termini dell'articolo 6 n. 3 del regio decreto 29 luglio 1927, numero 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà delle autovetture. Essa non può, in alcun caso, essere inferiore al 5 per cento né superiore al 15 per cento del prezzo di listino in Italia al netto dell'I.G.E."
Il testo dell'articolo 3 è sostituito col seguente:
"Per i prodotti di cui alla lettera b) del precedente articolo 1 l'imposta è dovuta a cura del venditore sul prezzo di listino in Italia per i prodotti nuovi o sul prezzo praticato all'acquirente per i prodotti usati e per i prodotti nuovi non compresi nei listini, con diritto a rivalsa sull'acquirente stesso, in base all'aliquota del 5 per cento per i prezzi di importo fino a lire cinquecentomila e in base all'aliquota del 15 per cento per i prezzi d'importo da lire tre milioni e oltre.
Per i prezzi intermedi l'aliquota è stabilita in base alla seguente formula:
P
a =---- + 3
25

dove "a" indica l'aliquota e "P" il prezzo espresso in decine di migliaia di lire.
Ai fini dell'applicazione della formula di cui sopra le frazioni di prezzo inferiori a lire diecimila si arrotondano a lire dicecimila.
L'imposta si corrisponde in base ad apposito documento scritto da rilasciarsi a cura del venditore nei modi e nei termini stabiliti per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni".
La tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, è soppressa.
All'articolo 5, il secondo comma è sostituito col seguente:
"A tal fine non concorre a formare il valore imponibile l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata liquidata per l'importazione dei prodotti stessi".
All'articolo 7, dopo le parole "imposta speciale sugli acquisti" sono aggiunte le altre "dei prodotti di cui alla lettera b) del precedente articolo 1".
All'articolo 8, terzo comma, le parole "riscosso o pattuito" sono sostituite con le altre "sul quale l'imposta è dovuta".
All'articolo 9, nel secondo periodo, dopo le parole "Ministro per le finanze" sono aggiunte le altre "in materia di violazioni all'imposta applicata sui prodotti di cui alla lettera b) del precedente articolo 1".
L'articolo 10 è soppresso.