stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1964, n. 26

Istituzione di una imposta speciale sugli acquisti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 aprile 1964, n. 190 (in G.U. 18/04/1964, n.97).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/04/1964)
nascondi
Testo in vigore dal:  19-4-1964
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni e aggiunte;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni e aggiunte;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di applicare un'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti;

Sentito

il Consiglio dei Ministri sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero, e per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1


È istituita un'imposta speciale sugli acquisti del seguenti prodotti, effettuati da privati consumatori presso industriali e commercianti:
a) autovetture nuove di cui all'art. 26 lett. a, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
((comprese le autovetture per il trasporto promiscuo di persone e di cose))
;
b) imbarcazioni da diporto a propulsione meccanica e imbarcazioni del tipo fuori bordo.
((Agli effetti del presente decreto, per nuove s'intendono le autovetture che vengono iscritte per la prima volta nel Pubblico registro automobilistico))
.
((Ai sensi del presente decreto si intendono privati consumatori tutte le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni di qualsiasi specie i quali, per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera a), iscrivano per la prima volta l'autovettura nel Pubblico registro automobilistico e per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera b) li acquistino per uso proprio presso industriali o commercianti))
;
((1))
--------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 aprile 1964, n. 190 ha disposto (con l'art. 2) che "Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo".