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LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1415

Agevolazioni tributarie a favore dell'Associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.).

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Testo in vigore dal:  19-1-1965
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Gli atti e contratti stipulati dall'Associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.) per i compiti di suo istituto sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.
I lasciti, le donazioni, le assegnazioni gratuite e qualsiasi altra liberalità a favore della predetta Associazione, sono esenti da ogni specie di imposta e di tassa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA MORO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE