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LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1415

Agevolazioni tributarie a favore dell'Associazione volontari italiani del sangue (A.V.I.S.).

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Testo in vigore dal: 19-1-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli atti e contratti stipulati dall'Associazione volontari italiani
del  sangue (A.V.I.S.) per i compiti di suo istituto sono soggetti al
trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.
  I lasciti, le donazioni, le assegnazioni gratuite e qualsiasi altra
liberalita' a favore della predetta Associazione, sono esenti da ogni
specie di imposta e di tassa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 dicembre 1964

                 Per il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato
                              MERZAGORA

                                                    MORO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: REALE