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LEGGE 25 novembre 1964, n. 1266

Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/1967)
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Testo in vigore dal:  30-5-1967
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 18 MAGGIO 1967, N. 318))